Ritiro patente per guida con cellulare

Uso del cellulare alla guida dell’auto: sospensione della patente fino a 6 mesi. Telefono alla guida: multa, punti, sospensione patente

Cosa rischi se usi il telefono mentre sei alla guida dell’auto

La notizia era nell’aria già da qualche tempo, ma oggi è diventata ufficiale. Cambiano le regole della strada e ora, se usi il telefono mentre guidi, rischi davvero grosso! Ecco cosa cambia nel codice della strada italiano per quanto riguarda l’uso del cellulare alla guida dell’auto.

Cellulare alla guida nuova legge

Te lo dico subito: se ti fermano mentre guidi l’auto e usi il cellulare rischi la sospensione della patente già alla prima infrazione e multe fino a 2600 euro. Direi che tutto questo è sufficiente per farti passare la voglia di guardare Facebook o Instagram mentre stai guidando, no?

E’ evidente che (finalmente) anche in Italia è in arrivo il pugno di ferro contro chi usa il cellulare alla guida: se in passato c’era una “linea morbida”, adesso le cose cambiano radicalmente con l’arrivo della sospensione della patente già alla prima infrazione e raddoppio delle multe.

Telefono in auto – cellulare alla guida: importo multa

Come anticipato, significa che chi viene “beccato” la prima volta mentre usa il cellulare alla guida incappa in una sanzione che va da 322 a 1294 euro e per chi viene preso la seconda volta da 644 a 2588 euro. Meglio comprare un auricolare bluetooth, no?

Sospensione patente immediata

La sospensione per la patente poi diventa immediata: da 1 a 3 mesi per chi viene multato la prima volta e in caso di recidiva si arriva da 2 a 6 mesi.

Telefono in auto – cellulare alla guida: punti patente

Oltre a quanto già detto, abbiamo la decurtazione di 5 punti la prima volta, che diventano poi 10.

Insomma, se ti fermano con il cellulare alla guida della tua auto, oltre ad una multa di importo davvero elevato ti toglieranno anche tanti punti sulla patente, oltre ovviamente alla sospensione immediata.

Emendamento approvato in Commissione Trasporti

Insomma, con poche e urgenti modifiche al Codice della strada l’Italia cerca di contrastare gli incidenti e i comportamenti più rischiosi. E’ chiaro che il Governo ha assunto una posizione più rigida per limitare l’uso di smartphone e dispositivi elettronici, oggi prima causa di incidenti anche mortali sulle strade. E dal mio punto di vista ha fatto bene.

Segnalo inoltre che più in generale il provvedimento e’ volto anche a garantire una maggiore sicurezza sulla strada per i ciclisti e bimbi a bordo.

Art. 173 cds, cosa cambia nell’uso dello smartphone

« 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi ».

Art. 201 cds, cosa cambia per l’uso dei velox

Presenti anche ulteriori aggiornamenti in merito all’utilizzo di dispositivi o apparecchiature omologate per il rilevamento di infrazioni. Viene infatti stabilito come non vi sia “necessaria presenza degli organi di polizia stradale” e che “tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale”.

« 1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non risultasse presentato alla prescritta revisione, o fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia stradale procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri od altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8 ».

Tu cosa ne pensi? Sei d’accordo con questo inasprimento delle sanzioni per chi utilizza il telefono durante la guida?


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