Green Pass: cosa cambia e cosa resta uguale a partire dal 1 Aprile

Dal 1 Aprile 2022 cambiano le regole per il Green Pass in Italia: ecco cosa cambia, cosa resta uguale e cosa devi sapere.

Green Pass dopo 1 Aprile

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Il ritorno alla situazione ordinaria è previsto tramite un percorso graduale, che attraversa alcune fasi.

Vista la notevole confusione sul tema e la poca chiarezza di alcuni passaggi dell’ultimo decreto, tenteremo di fare un po’ di chiarezza elencando punto per punto come cambierà la vita degli italiani.

Ecco il vademecum per le prossime settimane.

Governance della Pandemia

Sono previste modifiche al sistema di governance della Pandemia:

  • Cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità al Capo della Protezione civile.
  • Istituzione temporanea di un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, in sostituzione alla struttura commissariale. L’unità è istituita presso il Ministero della difesa e si coordinerà con il ministero della Salute.
  • Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni espletate dall’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Il nuovo assetto organizzativo deve essere definito entro il 31 dicembre 2022.

Con propria ordinanza, il Ministro della Salute può:

  • Adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome
  • Introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
  • Imporre misure sanitarie in dipendenza dagli spostamenti da e per l’estero.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 la mascherina di tipo FFP2 è obbligatoria nei seguenti casi:

  • accesso ai mezzi di traporto e loro uso, tra cui aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni, autobus e mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  • accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
    spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
  • locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile 2022 la mascherina è obbligatoria itutti i luoghi al chiuso, ad esclusione di:

  • abitazioni private
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso nel momento del ballo
  • situazioni nelle quali sia garantito in modo continuativo l’isolamento delle persone non conviventi, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto.

Continuano a non avere l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
  • le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Uso delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass)

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.

Fino al 30 aprile 2022 il Green Pass Base è necessario per l’accesso ai seguenti servizi e alle seguenti attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati
  • concorsi pubblici
  • corsi di formazione pubblici e privati
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto
  • mezzi di trasporto, quali: aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Il Green Pass Rafforzato non sarà più necessario per l’accesso ai servizi alla persona e ai pubblici uffici, servizi postali, bancarie finanziari, attività commerciali.

Fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio il Green Pass Rafforzato per l’accesso alle seguenti attività e ai seguenti servizi:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso
  • convegni e congressi
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
  • feste ed eventi assimilati che si svolgono al chiuso
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Scuole

Fino al 30 aprile 2022 nelle istituzioni scolastiche si applicano le seguenti disposizioni:

  • Obbligo di Green Pass Base per l’accesso alle strutture in ambito scolastico, educativo e formativo
  • Obbligo di mascherina
  • Raccomandazione di distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Scuole – disposizioni per le quarantene e la gestione delle positività

  • Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia con almeno 4 casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato (il cui esito è attestato con in quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
  • Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale. In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato.
  • L’isolamento. Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

    In caso di test antigenico autosomministrato, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Quarantene: isolamento e autosorveglianza

L’isolamento, con divieto di mobilità della propria abitazione, è obbligatorio per le persone positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Il test può essere effettuato anche presso centri privati abilitati, in questo caso determina la fine del regime dell’isolamento la trasmissione del referto al dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

Chi è entrato in contatto con una persona confermata positiva al Covid-19 deve osservare il regime dell’autosorveglianza, per cui è fatto obbligo:

  • di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso e in presenza di assembramenti, per i 10 giorni successivi alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2
  • di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Reparti di degenza, hospice e strutture assimilate

Fino al 31 dicembre 2022:

  • Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.
  • L’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rafforzata con Booster (certificazione rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario).
  • L’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rafforzata con Booster (rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario).

Obbligo Vaccinale

L’obbligo vaccinale per gli esercenti delle professioni sanitarie, per gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie è vigente fino al 31 dicembre 2022.

In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente dispone la cessazione temporanea della sospensione su istanza dell’interessato, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro 3 giorni dalla scadenza del termine di differimento.

Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale si applica anche:

  • personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
  • personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, compreso il personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori
  • personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
  • persone che abbiano superato il cinquantesimo anno d’età

Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle seguenti disposizioni legislative:

  • Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  • Trattenimento  in  servizio  dei  dirigenti  medici  e  sanitari  e  del  personale  sanitario  (Articolo  12,  comma  1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
  • Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID-19 (Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  • Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione (Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41)
  • Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie (Articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165)

Sono prorogati fino al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle seguenti disposizioni legislative:

  • Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
  • Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato (Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
  • Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

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