In quest’articolo: È ora possibile andare anche in due su motorini 50 e moto 125 anche se il guidatore ha 16 anni. Resta il divieto per ciclomotori non idonei e per 14-15enni…Ecco i dettagli
Moto: Grosse novità per i 16enni che sono in possesso di licenza di guida. Infatti è ora andare in due sul motorino anche a 16 anni solo però se questo è omologato.
È la nuova modifica nel Codice della strada che è valido a partire dai 15 giorni successivi alla sua pubblicazione che è avvenuta lo scorso 3 agosto sulla Gazzetta ufficiale, Legge europea AC 2977 2014 cui all’articolo 9 «interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti».
Ecco le novità:
– IN DUE A 16 ANNI: Decade il divieto per i sedicenni e diciassettenni titolari di patenti AM, A1 e B1 di trasportare un passeggero a bordo dei ciclomotori a condizione che il veicolo sia omologato anche per questo trasporto. Il divieto resta comunque in vigore per i titolari di patente AM con età compresa tra 14 e 16 anni.
– PATENTI DISABILI: Ai disabili che possiedano una patente speciale viene data la possibilità di guidare veicoli trainanti rimorchi senza limiti di massa (il limite era fissato a 750 kg complessivi).
– PATENTE ESAMINATORI: Per quanto riguarda la patente di guida per gli esaminatori, viene abrogato il requisito richiesto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, di essere titolari di patente di categoria B da almeno tre anni per il rilascio delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B, poiché la normativa europea richiede «la titolarità da parte degli esaminatori, da almeno tre anni, di una patente della stessa categoria per la quale essi intendono esercitare la professione di esaminatore».
– REQUISITI PATENTE DI GUIDA: Due modifiche riguardano il campo visivo verticale minimo richiesto per la patente che passa dagli attuali 25 gradi a 30 gradi, come previsto dalla direttiva 2006/126/CE e una riformulazione del criterio della residenza richiesta per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali, attualmente contenuto nell’articolo 118-bis del Codice della strada. La nuova formulazione del comma 1 prevede ora che per residenza s’intenda la «residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Ue o dello Spazio economico europeo», ovvero il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali”.
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